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La Comunità

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La Comunità di Valle è un ente pubblico locale - previsto dalla Provincia di Trento - individuato come livello istituzionale adeguato per l’esercizio di importanti funzioni amministrative.

La Comunità di Valle è un ente pubblico locale - previsto dalla Provincia di Trento - individuato come livello istituzionale adeguato per l’esercizio di importanti funzioni amministrative.

In questa pagina una veloce guida riassuntiva su cos'è una comunità e cosa fa.

Le Comunità sono state istituite con la L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del trentino). Principale obiettivo di questa legge è la valorizzazione delle autonomie locali, con contestuale limitazione del centralismo provinciale, applicando i seguenti principi:

  • principio di sussidiarietà: i compiti di gestione amministrativa devono essere affidati all'ente più vicino al cittadino, cioè all'ente locale;
  • principio di adeguatezza: se l'ente non è adeguato a realizzare una funzione, o un servizio richiede un'organizzazione particolarmente complessa, il compito passa all'ente superiore;
  • principio di differenziazione: il sistema può essere diversificato, al fine di  tener conto delle specifiche caratteristiche di ogni singolo ente considerato.

 Altro importante obiettivo della legge è quello di garantire a tutta la popolazione trentina medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza. In applicazione di questa legge il territorio della provincia di Trento è stato suddiviso in 16 territori geografici che corrispondono a 15 Comunità e al Territorio Val d'Adige (di questo territorio fanno parte i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme). Le Comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa e sono costituite obbligatoriamente dai Comuni per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative nelle materie già attribuite o delegate dalla Provincia ai Comprensori (assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa a strutture per il primo ciclo di istruzione; assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata) e nelle materie elencate dalla legge(funzioni in materia di urbanistica, di programmazione economica locale e di infrastrutture di interesse locale a carattere sovra comunale). Alle Comunità i Comuni possono inoltre trasferire volontariamente funzioni amministrative nelle materie indicate dalla legge (volontariato sociale per servizi di interesse locale, corpo dei vigili del fuoco volontari, espropriazione per opere e interventi di interesse locale e ulteriori funzioni invidiabili con legge provinciale). Infine i Comuni possono trasferire volontariamente funzioni proprie alle Comunità per l'esercizio delle stesse in forma associata. La Comunità sostituisce il Comprensorio, ente che aveva un limitato potere decisionale e compiti prettamente operativi. La riforma ha quindi previsto un trasferimento di poteri a favore del territorio, che dovrà decidere e gestire con responsabilità diretta, svolgendo funzioni di governo, con gli strumenti della programmazione e pianificazione (es. piano urbanistico, programma di sviluppo, piano sociale) nell'ambito degli standard e livelli minimi definiti a livello generale e nei limiti delle risorse a disposizione. La Comunità opera in stretta collaborazione con i Comuni del proprio territorio, assieme ai quali dovrà riorganizzare i servizi pubblici, utilizzando al meglio le risorse disponibili (personale e mezzi). L'obiettivo è di dare servizi adeguati alle esigenze di sviluppo della popolazione ma con attenzione alla sostenibilità dei costi. I Comuni partecipano attivamente alla vita della Comunità attraverso l'elaborazione e l'approvazione dello statuto, con la presenza negli organi della Comunità, con il coinvolgimento diretto (codecisione) nell'approvazione degli atti "strategici" e con l'affidamento di funzioni, compiti e attività propri e il relativo apporto finanziario . Con Decreti del Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 190 del 05 novembre 2009  e n. 64 del 27 aprile 2010 è stata quindi costituita la Comunità Alta Valsugana e Bersntol con contestuale soppressione del Comprensorio Alta Valsugana . La Comunità è dotata di uno Statuto, che è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 3 luglio 2008 e dai Comuni appartenenti al territorio della Comunità, ad eccezione dei Comuni di Centa San Nicolò e di Levico Terme. Successivamente modificato secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4.bis della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. con delibera del Consiglio della Comunità n. 8 del 16 maggio 2016 e pubblicato in data 14 settembre 2016.

Sono organi istituzionali della Comunità:

1.     Il Consiglio di Comunità

2.     Il Presidente

3.     Il Comitato Esecutivo

4.     La Conferenza dei Sindaci.

Altri Organi:

1.    Gruppi consiliari e capigruppo

2.    Le Commissioni consiliari

3.    Organo di revisione economico-finanziaria

Com'è organizzata la Comunità: servizi, personale e organigramma

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In questa sezione sono raccolti e riportati gli atti pubblicati all'albo della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it e lì visibili solo per i periodi di pubblicazione obbligatori.

Oppure consulta l'archivio

Sezione dedicata ai documenti ufficiali della Comunità

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