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Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

di Lunedì, 04 Dicembre 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Giugno 2022
Contenuto dell'obbligo

Relativamente agli incarichi di studio, ricerca, collaborazione e consulenza sono pubblicati i seguenti dati:

1. nome e cognome dell'incaricato:

  • Persona fisica: Nome – cognome – curriculum vitae
  • Persona giuridica: Ragione sociale – partita IVA e Codice fiscale
  • Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali

2. oggetto

3. durata dell'incarico

4. estremi del provvedimento di affidamento

5. corrispettivi previsti ed erogati per la consulenza o collaborazione

Non rientrano in questo obbligo i dati relativi ad affidamenti di servizi ai sensi della l.p. 23/1990 e del d. lgs. 50/2016 e di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici ai sensi dell'art. 10 co. 2 della l.p. 26/1993.

Relativamente agli incarichi per: la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte ed il ricorso alle funzioni notarili sono pubblicati i seguenti dati:

1. nome e cognome dell'incaricato

2. oggetto e ragione dell'incarico

3. durata dell'incarico

4. ammontare erogato ed eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti

Ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., come specificato nella tabella recata dall’allegato B al medesimo decreto, è possibile adempiere agli obblighi di pubblicazione riferito agli incarichi di consulenza o collaborazione tramite collegamento ipertestuale alla banca dati PerlaPA www.consulentipubblici.gov.it .

Riferimenti normativi
Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.39 undecies l.p. n. 23/1990, art. 2 co. 3, l.p. 4/2014

Pubblicità degli incarichi conferiti (art. 3, comma 54, legge 244/2007) e incarichi esterni prestazioni

L’articolo 37 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L prevede che negli Enti istituiti ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 22.03.1974 n. 279 (già Comprensori ora Comunità) la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore secondo le norme previste dal Titolo VI del medesimo D.P.R.G. n. 8/L e dal D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L.

L’articolo 40 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L dispone che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall’esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile una sola volta.

Lo Statuto della Comunità prevede al CAPO III - ALTRI ORGANI

Art. 39. Organo di revisione economico-finanziaria

  1. La revisione economico-finanziaria della Comunità è assegnata ad un revisore eletto dal Consiglio  a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all’Albo dei revisori contabili.
  2. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale per l’organo di revisione dei Comuni.
  3. Il revisore, su richiesta del Presidente, ha l’obbligo di partecipare alle sedute del Comitato esecutivo e del Consiglio , anche per relazionare su specifici argomenti.
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