Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Relativamente agli incarichi di studio, ricerca, collaborazione e consulenza sono pubblicati i seguenti dati:
1. nome e cognome dell'incaricato:
- Persona fisica: Nome – cognome – curriculum vitae
- Persona giuridica: Ragione sociale – partita IVA e Codice fiscale
- Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali
2. oggetto
3. durata dell'incarico
4. estremi del provvedimento di affidamento
5. corrispettivi previsti ed erogati per la consulenza o collaborazione
Non rientrano in questo obbligo i dati relativi ad affidamenti di servizi ai sensi della l.p. 23/1990 e del d. lgs. 50/2016 e di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici ai sensi dell'art. 10 co. 2 della l.p. 26/1993.
Relativamente agli incarichi per: la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte ed il ricorso alle funzioni notarili sono pubblicati i seguenti dati:
1. nome e cognome dell'incaricato
2. oggetto e ragione dell'incarico
3. durata dell'incarico
4. ammontare erogato ed eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti
Ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., come specificato nella tabella recata dall’allegato B al medesimo decreto, è possibile adempiere agli obblighi di pubblicazione riferito agli incarichi di consulenza o collaborazione tramite collegamento ipertestuale alla banca dati PerlaPA www.consulentipubblici.gov.it .
Pubblicità degli incarichi conferiti (art. 3, comma 54, legge 244/2007) e incarichi esterni prestazioni
L’articolo 37 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L prevede che negli Enti istituiti ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 22.03.1974 n. 279 (già Comprensori ora Comunità) la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore secondo le norme previste dal Titolo VI del medesimo D.P.R.G. n. 8/L e dal D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L.
L’articolo 40 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L dispone che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall’esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile una sola volta.
Lo Statuto della Comunità prevede al CAPO III - ALTRI ORGANI
Art. 39. Organo di revisione economico-finanziaria
- La revisione economico-finanziaria della Comunità è assegnata ad un revisore eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all’Albo dei revisori contabili.
- Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale per l’organo di revisione dei Comuni.
- Il revisore, su richiesta del Presidente, ha l’obbligo di partecipare alle sedute del Comitato esecutivo e del Consiglio , anche per relazionare su specifici argomenti.