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Aree Tematiche

AUTORECUPERO DEGLI ALLOGGI CARENTI DI MANUTENZIONE

L.P. 07 novembre 2005, n. 15 – D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, reg. di esecuzione della L.P. 15/05), così come mod. dal D.P.P. 15 settembre 2025, n. 43

L.P. 08 agosto 2023, n. 9 art. 30 – Verbale di deliberazione della G.P. n. 1478 dd. 03.10.2025

Data di archiviazione 18/12/2025

Al fine di accelerare la reimmissione di alloggi sociali a canone sostenibile nel circuito locativo e favorire il mantenimento in efficienza del patrimonio abitativo di edilizia abitativa pubblica esistente, la Provincia promuove la realizzazione di interventi di autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione. Gli interventi di autorecupero sono realizzati negli alloggi di edilizia pubblica a canone sostenibile.

ITEA spa individua gli alloggi da destinare all’autorecupero selezionandoli tra quelli non locati che necessitano di lavori di manutenzione rientranti nell’attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 78, commi 2 e 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio), e trasmette alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol le schede alloggio e i relativi allegati, contenenti l’indicazione degli interventi necessari renderlo disponibile alla locazione, l’importo massimo di spesa complessiva ammessa nonché la documentazione utile alla valutazione dei lavori quali planimetrie catastali, planimetrie quotate se richieste dalla tipologia di lavorazioni, documentazione fotografica, computo metrico estimativo e indicazioni tecniche.

Il richiedente interessato a tale tipologia di alloggio deve presentare domanda di locazione a canone sostenibile

L’APERTURA DELLA RACCOLTA DELLE DOMANDE E’ FISSATA

(stabilita con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1435)

DA MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE 2025 A MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE 2025 → (apre il link in una nuova finestra)

 

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol individua il soggetto utilmente collocato nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica, approvate ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011, a cui comunicare la disponibilità dell’alloggio in autorecupero ed, a fronte dell’accettazione e dell’esito dei controlli previsti dalla legge e dal regolamento, adotta il provvedimento di autorizzazione alla locazione dell’alloggio che è sospensivamente condizionato alla corretta esecuzione dei lavori di autorecupero.

ITEA spa, entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione sospensivamente condizionato alla corretta esecuzione dei lavori di autorecupero, prende contatto con il soggetto interessato, stipula un contratto di comodato d’uso al fine dell’esecuzione di detti lavori concordandone con lo stesso, secondo la normativa di riferimento sopra richiamata, la modalità e le tempistiche di esecuzione.

ITEA spa può, in ogni momento, ispezionare o far ispezionare l’alloggio, oggetto dei lavori in autorecupero, per verificare l’andamento dei lavori e il rispetto degli obblighi che il contratto di comodato pone a carico del soggetto interessato.

ITEA spa, successivamente alla comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori trasmessa dal soggetto interessato ed a seguito della ricezione della documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei lavori nonché delle certificazioni di conformità degli impianti elettrico, termico, idrico (nel caso in cui siano stati realizzati interventi di messa a norma degli stessi), procede, mediante sopralluogo congiunto, ad accertare l'avvenuta regolare esecuzione degli interventi previsti mediante la sottoscrizione del verbale di fine lavori ed alla stipula del contratto di locazione.

Entro 30 giorni della sottoscrizione del verbale di fine lavori prodotto da ITEA spa, il soggetto interessato è tenuto a presentare la rendicontazione delle spese sostenute e copia della documentazione di spesa valida ai fini fiscali (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) e le relative ricevute di pagamento.

L’importo definitivo della somma da rimborsare è determinato in riferimento alla spesa complessivamente sostenuta e non con riguardo alle singole lavorazioni - nei limiti di quella ammessa prevista dalla scheda alloggio.

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol revoca il provvedimento di autorizzazione alla locazione ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera c) della L.P. 15/2005 qualora vengano segnalati da ITEA spa gravi violazioni contrattuali (*) commesse dal soggetto interessato. L’eventuale provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 5, comma 5 ter, della L.P. 15/2005.

(*) E’ considerata una situazione di grave violazione contrattuale qualora il soggetto:

a) non esegua in tutto o in parte i lavori in autorecupero come da contratto o non li esegua a regola d’arte;

b) non esegua i lavori entro i termini previsti come da contratto, salvo ritardi non imputabili al comodatario;

c) muti la destinazione d’uso dell'alloggio prevista come da contratto;

d) non permetta la verifica dei lavori e il sopralluogo di fine lavori previsti come da contratto;

e) non presenti la documentazione tecnica alle condizioni previste come da contratto;

f) provochi, con dolo o colpa grave, danni alla Società (al personale di questa ed ai beni di sua proprietà) e/o a terzi (persone e/o cose) nell’esecuzione dei lavori e/o durante il periodo di detenzione dell’alloggio.

 

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