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Aree Tematiche

LOCAZIONE DI ALLOGGIO A CANONE MODERATO

Immagine decorativa

Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, reg. di esecuzione della L.P. 7 novembre 2005, n. 15), così come mod. dal Decreto Presidente della Provincia 15 settembre 2025, n. 43.

Data di archiviazione 18/12/2025

Servizio attualmente non attivo.

La locazione di alloggi a “canone moderato” è un intervento pubblico volto a sostenere i nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge. Il canone moderato è pari al canone di mercato ridotto del 30%. Le spese condominiali saranno quantificate dal soggetto che amministra l’immobile.

A chi si rivolge

Per ottenere l’agevolazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15:

 - cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea oppure cittadinanza di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno almeno biennale e in costanza di lavoro o con iscrizione alle liste del Centro per l'impiego;

 - residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;

 - appartenenza ad un nucleo familiare in possesso di un indicatore ICEF superiore a 0,18 e non superiore a 0,39, tale indice può essere aumentato o diminuito di 0,02 punti a discrezione di ciascun Ente locale;

 - assenza di titolarità, da parte del nucleo familiare nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato. L'alloggio è adeguato se è dotato di servizi igienici interni all'appartamento e non è stato dichiarato inagibile dalla competente autorità. Non si considerano gli alloggi il cui titolo di disponibilità sia cessato a seguito di esecuzione immobiliare;

 - assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

 - assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale.

INAMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA

La domanda è inammissibile in caso di mancanza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e ss.mm. e ii.

Inoltre, ai sensi dell’art. 37 bis del Regolamento, non potrà essere ripresentata domanda, presso lo stesso Ente Locale e per il medesimo nucleo familiare, per tre bandi successivi e, comunque, non oltre i sei anni, nel caso di:

 - rifiuto o mancata accettazione dell’alloggio proposto entro il termine di 10 giorni (art. 38 comma 5 bis del Regolamento);

 - mancata stipulazione del contratto di locazione per cause imputabili al soggetto richiedente, entro il termine di 60 giorni dall’accettazione dell’alloggio (art. 39 comma 1 del Regolamento);

 - mancato trasferimento della residenza e mancata occupazione dell’alloggio locato entro 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione (art. 39 comma 4 bis del Regolamento).

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

Comporta l’esclusione dalla graduatoria:

a) la variazione del nucleo familiare indicato nella domanda nel periodo compreso tra la data della sua presentazione e quella di comunicazione della disponibilità dell'alloggio, salvo che nei seguenti casi, purché permangano i requisiti previsti dalla legge provinciale:

  1. morte di un componente;
  2. nascita di figli dei componenti il nucleo familiare nonché adozione di soggetti minori da parte degli stessi;
  3. inclusione o esclusione del coniuge del richiedente o del convivente di fatto del medesimo, come definiti dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), o di figli degli stessi;
  4. separazione legale dei coniugi;
  5. allontanamento di un componente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
  6. avvio della procedura di cancellazione anagrafica di un componente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

b) il rifiuto o la mancata accettazione, entro il termine stabilito dall'articolo 38, comma 5 bis, dell'alloggio proposto conforme a quanto indicato in domanda dal richiedente ai sensi dell'articolo 37, comma 5 bis o dell'articolo 38 bis, comma 3;

c) la mancata stipulazione del contratto di locazione entro il termine previsto dall'articolo 39, comma 1, per cause imputabili al soggetto richiedente;

d) il mancato trasferimento della residenza e la mancata occupazione dell'alloggio locato ai sensi dell'articolo 39, comma 4 bis.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Il richiedente per presentare la domanda deve essere in possesso di:

 - marca da bollo da € 16,00;

 - fotocopia documento di riconoscimento valido del richiedente;

 - copia della dichiarazione e dell’indicatore ICEF per l’edilizia pubblica anno 2025 CANONE MODERATO;

 - se cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o carta di soggiorno) ovvero permesso di soggiorno di durata almeno biennale, oppure ricevuta postale per il rinnovo, e iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego o esercizio di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

 - eventuale/i certificato/i di invalidità o di accertata difficoltà a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età (copia senza la diagnosi) del richiedente o di altri componenti del nucleo che andrà ad occupare l’alloggio;

 - nel caso di richiedenti separati, divorziati o ex conviventi more uxorio: fotocopia sentenza del Tribunale;

 - fotocopia vigente contratto di lavoro (nel caso di nucleo familiare in cui la coniuge o la convivente sia lavoratrice).

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